La cartella notificata al vecchio indirizzo (nonostante la comunicazione di trasferimento) è invalida
14 Febbraio 2017
Nulla la cartella delle Entrate notificata dall'agente per la riscossione se il contribuente si è trasferito in un altro Comune e la sua nuova residenza è nota agli uffici dell'Agenzia. Lo dice la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un contribuente che aveva impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la validità dell'atto. Il caso è stato esaminato dalla Corte Suprema nella sentenza 10 febbraio 2017 n. 3597. Il contribuente lamentava di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva dell'Agenzia soltanto con il fermo amministrativo, e ciò perché la cartella era stata notificata mediante deposito nella casa comunale, ex art. 60, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 600/1973.
«La notificazione in oggetto – scrivono i Giudici nel testo della sentenza – è stata eseguita mediante deposito nella casa comunale […] senza però che ne sussistessero tutti i presupposti. Segnatamente, dopo che il contribuente si era trasferito in Comune diverso da quello del deposito e dopo che tale circostanza dovesse considerarsi nota all'Amministrazione finanziaria, in quanto iscritto (successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi) presso l'anagrafe tributaria. Da questo semplice riscontro anagrafico sarebbe infatti emerso che il contribuente, alla data della notificazione, non risiedeva più nel Comune di esecuzione del deposito, essendosi trasferito». In definitiva, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello e rinviato ad altra sezione della CTR. |