No all'IRAP per la medicina in forma associata convenzionata con il SSN
14 Aprile 2016
Le Sezioni Unite della Corte sono chiamate a pronunciarsi sulla rilevanza ai fini IRAP dello svolgimento in forma associata di un'attività libero-professionale, per poi verificare se, ed in quale misura, incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell'attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale, ed in particolare della medicina di gruppo.
La vicenda prende avvio dal ricorso proposto dal contribuente che si vedeva negato il rimborso dell'IRAP versata in relazione al reddito conseguito per l'attività di medico chirurgo in medicina di gruppo. La CTR si era espressa positivamente, sostenendo che la medicina di gruppo non fosse assimilabile all'associazione fra professionisti, così come non poteva ritenersi congrua a configurare il requisito dell'autonoma organizzaione la spesa sostenuta per prestazioni accessorie.
Il Collegio, chiamato così a chiarire l'esatto ambito applicativo della normativa in tema di IRAP, ricorda che il presupposto impositivo è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi. Nel caso sottoposto alla Corte, sembrerebbero non ravvisarsi i tratti dell'associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del TUIR nella figura della "forma associativa" della medicina di gruppo; configurazione più congrua è quella di un organismo promosso dal SSN, diretto a realizzare forme di presidio della saluta pubblica.
A tal proposito viene espressamente richiamato l'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, che stabilisce che i medici di medicina generale possono concordare fra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo principi, tipologie e modalità indicati; sono dunque previste "forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi". Una volta esclusa la riconducubilità dell'attività della medicina di gruppo ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 446/1997, non può che prendere valore la tesi sostenuta dai giudici di merito.
La stessa Corte, infine, ha già avuto modo di chiarire che in tema di IRAP, "la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature previste per legge, rientrando nell'ambito del 'minimo indispensabile' per l'esercizio dell'attività professionale, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo".
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