Benefici edificatori e realizzazione di una nuova costruzione
14 Giugno 2016
L'incentivo per la costruzione in terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato induce a ritenere che l'attività richiesta per usufruire dei benefici in questione non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione (anche quando siano oggetto di convenzione di lottizzazione), ma vada estesa alla costruzione di un edificio. Per meglio specificare: l'intervento si deve concretizzare nella realizzaazione di una nuova costruzione. Questo quanto affermato dai Giudici di legittimità con l'ordinanza n. 12047/2016.
La vicenda prende avvio dalla revoca dell'Agenzia delle Entrate delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000, nonché l'art. 76 della L. 448/2001, poiché entro il temine di cinque anni dal trasferimento di terreni in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati non era stato provveduto all'utilizzazione edificatoria dell'area. Il contribuente dal canto suo lamenta l'errata applicazione da parte della CTR degli artt. 33 L. n. 388/2000, e 76 della L. 448/2001, laddove aveva ritenuto che la sola esecuzione delle opere di urbanizzazione seppur ingenti, non costituisse effettivo inizio dei lavori. La Cassazione dichiara infondata la censura proposta dal ricorrente ritenendo la sentenza impugnata conforme al su espresso principio di diritto. |