Se dimostrati entità dei redditi e loro durata la prova contraria è valida

La Redazione
14 Luglio 2016

La Cassazione, con sentenza n. 14324/2016, ha ricordato che ai fini di una valida prova contraria, il contribuente non deve solo provare la disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma dovrà dimostrare anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

La prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, qualora l'ufficio determini in maniera sintetica il reddito netto relativo alle spese per incrementi patrimoniali riguarda (ai sensi dell'art. 38, comma 6 d.P.R. n. 600/1973) la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati. Proprio in ragione del fatto che la prima circostanza è in grado di superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute. (cfr. Cass. civ. n. 6396/2014).

Sulla questione la CTR aveva erroneamente preteso la prova che i finanziamenti derivanti dai redditi prodotti all'estero fossero stati utilizzati per gli acquisti indicati dall'Ufficio come indice di maggiore redditi, essendo la disponibilità dei redditi da sola sufficiente a vincere la presunzione.

L'Agenzia dal canto suo aveva contestato l'idoneità degli elementi offerti dal contribuente per vincere la presunzione nascente dal c.d. redditometro. Su tale circostanza i Giudici di legittimità hanno chiarito l'incosistenza della diversità che la parte ricorrente intende cogliere fra la motivazione della CTR che ha completamente negato l'esistenza della prova contraria e le prospettazioni difensive dell'Ufficio (relative all'inidoneità dei documenti prodotti dal contribuente aventi il fine ultimo di superare la presunzione prevista dall'art. 38 cit.). Negare perciò l'idoneità del reddito prodotto all'estero ad incidere sull'accertamento altro non ha potuto significare se non che il contribuente non aveva fornito la prova destinata a superare la presunzione.

La Corte però tiene a sottolineare un aspetto maggiormente rilevante: la norma non impone che la prova contraria sia costituita dalla dimostrazione per cui le disponibilità finanziarie sono state utilizzate per sostenere la spesa relativa all'incremento patrimoniale contestato, ma richiede una dimostrazione documentale sintomatica del fatto che ciò sia potuto accadere.

Dunque il contribuente non deve solo provare la disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma dovrà dimostrare anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (cfr. Cass. civ. nn. 8995/2014, 17663/2014, 25104/2014, 14885/2015, 22944/2015).

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