L’IMU viola il principio di capacità contributiva? Per la Consulta il quesito è inammissibile

La Redazione
14 Luglio 2016

Con l'ordinanza in esame, la Corte Costituzionale rigetta le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Commissioni Tributarie provinciali di Massa Carrara e di Novara con riferimento alla legge istitutiva dell'Imposta Municipale Unica. Per la Consulta infatti i quesiti appaiono manifestamente inammissibili.

Con l'ordinanza n. 169/2016, depositata in data 13 luglio, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell'IMU, ed in particolare sulla presunta incostituzionalità dell'imposta per violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.

Le ordinanze dei giudici a quo. L'asserita incostituzionalità dell'Imposta Municipale Unica viene prospettata dapprima dalla CTP di Massa Carrara (ord. 219/2015), che evidenzia un insanabile contrasto con gli artt. 42 e 53 Cost.: l'IMU, colpendo un reddito virtuale anche ove l'immobile non possa produrlo, violerebbe il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto dovuta a prescindere dalla percezione di un reddito da parte del proprietario di un bene, chiamato ad adempiere all'obbligazione tributaria indipendentemente da disponibilità finanziarie sufficienti a pagare quanto dovuto e quindi costretto a svendere il bene, a ricorrere a forme di finanziamento penalizzanti o a rilasciare l'immobile al Comune; l'imposta contrasterebbe anche con l'art. 42 Cost. in quanto impedirebbe il mantenimento della proprietà acquistata a titolo successorio da parte di soggetti privi di reddito che potrebbero destinare l'immobile ad abitazione personale.

Con ordinanza 18/2016 anche la CTP di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, D.Lgs. 23/2011, e dell'art. 13, D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 214/11): ad avviso del giudice rimettente, l'IMU contrasterebbe anzitutto con gli artt. 3 e 53 Cost. in quanto, a parità di imponibile e di aliquota, si applicherebbe a tutti i contribuenti a prescindere dalle singole posizioni economiche e reddituali, sebbene la capacità contributiva del singolo individuo vada valutata nel suo complesso e non desunta dal solo possesso di immobili. Una siffatta imposizione, gravando ugualmente sui contribuenti di alto e di basso reddito, prescinderebbe dall'effettiva capacità contributiva degli stessi – la cui entità risulterebbe ricostruita in termini distorti, anche in ragione della mancata considerazione dei costi di mantenimento del bene e dell'eventuale mutuo acceso per l'acquisto – penalizzando maggiormente i secondi anche nella possibilità di risparmiare. Da ultimo l'IMU, non tenendo in considerazione la crisi economica contingente ed in particolare la crisi del valore degli immobili, violerebbe anche gli artt. 42, c. 2, e 47, c.1, in quanto colpirebbe il diritto di mantenere la proprietà privata.

I due giudizio vengono così riuniti per identità di oggetto

L'intervento di CONFEDILIZIA. Da segnalare l'intervento di CONFEDILIZIA in entrambi i giudizi, a sostegno dei rilievi dei giudici a quo, dichiarato però inammissibile dalla Consulta , che ricorda come siano ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato dalla norma oggetto di censura (cfr. anche Corte Cost. 221/2015).

La pronuncia della Corte. Ricostruita la vicenda e il tenore delle questioni sollevate, il Giudice delle Leggi dichiara manifestamente inammissibili i quesiti formulati dai giudici a quo. In particolare, da entrambe le ordinanze di rimessione risulta l'impossibilità di individuare con precisione la norma ovvero le norme oggetto di censura, censura che fondamentalmente sembra investire l'intero complesso normativo. Tale impossibilità si riverbera anche sulla rilevanza della questione, non potendosi valutare la necessità di applicazione delle norme stesse.

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