Condanna revocata per omesso versamento di ritenute certificate

La Redazione
14 Luglio 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34362/2017, ha sancito che i decreti penali di condanna per omesso versamento di ritenute certificate sono da revocare.

La nuova fattispecie di reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, come modificata dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 158/2015 - che ha elevato a 150.000 l'importo delle ritenute certificate non versate - ha determinato l'abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo”.

Così i Giudici della Cassazione, con la sentenza depositata ieri, n. 34362, con la quale hanno per l'appunto spiegato che, per l'omesso versamento di ritenute, l'innalzamento delle soglie di rilevanza penale da 50mila a 150mila euro ha determinato conseguenze come, nel caso in esame, la revoca del decreto penale di condanna; effetto che potrebbe essere esteso in futuro anche per reati analoghi.

Il caso analizzato dai Giudici della III Sezione Penale si incentrava sull'omesso versamento di ritenute, per la quale un contribuente era stato condannato in Appello al pagamento di 15mila euro di multa. Il suo ricorso è parso fondato, in quanto all'epoca l'omissione era penalmente sanzionata se gli importi delle ritenute non versate superavano l'ammontare di 50mila euro. Tuttavia, nel 2015, il D.Lgs. n. 158/2015 ha elevato a 150mila euro tale soglia.

I Giudici ribadisco che “secondo la dottrina prevalente, ricorre un'ipotesi di abolitio criminis parziale tutte le volte in cui tra due fattispecie incriminatrici vi sia un rapporto strutturale di specialità tale per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale delle sottofattispecie in essa non più ricomprese. In questo caso, per esempio, la modifica di un elemento costitutivo del reato (la cosiddetta soglia di punibilità) rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente poiché ne restringe l'ambito applicativo. Viene dunque esclusa la penale rilevanza di una o più sottofattispecie astratte (nel caso in esame, gli omessi versamenti di importi compresi tra 50mila euro e la nuova soglia di punibilità)”.

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