Brevi osservazioni in merito alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2015 sulla transazione fiscale

Alessandro Solidoro
25 Maggio 2015

L'Agenzia delle Entrate, con una Circolare di oltre 40 pagine, pubblicata in data 6 maggio 2015, ritorna sul tema della transazione fiscale e rivede alcune sue originarie posizioni sull'onda delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. 225/2014) e di legittimità (sent. 22931 e 22932 del 2011).
Impugnabilità del diniego di transazione

L'Agenzia delle Entrate, con una Circolare di oltre 40 pagine, pubblicata in data 6 maggio 2015, ritorna sul tema della transazione fiscale e rivede alcune sue originarie posizioni sull'onda delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 25 luglio 2014, n. 225) e di legittimità (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 e id. 4 novembre 2011, n. 22932).

Gli argomenti più significativi affrontati dall'Agenzia delle Entrate riguardano il tema della non impugnabilità del diniego di transazione fiscale, la facoltatività della procedura di cui all'art. 182 - ter della Legge Fallimentare ed il consolidamento del debito.

Da una prima lettura sembrerebbe che l'Agenzia delle Entrate abbia ribaltato in senso positivo le precedenti posizioni tracciate, soprattutto, con la Circolare 40/E del 2008. A ben vedere, sebbene la citata circolare dimostri un avvicinamento dell'Agenzia delle Entrate ai meccanismi ed alle logiche della normativa concorsuale, non si può certamente affermare che essa rappresenti un punto di rottura rispetto alle precedenti posizioni.

Infatti, con riferimento alla questione dell'opposizione del contribuente al rifiuto della proposta di transazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate si esprime sulla non impugnabilità del diniego facendo discendere tale assunto dalla natura endoprocedimentale dell'istituto della transazione fiscale, così come delineata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25 luglio 2014, n. 225.
Ma, a ben vedere, la Suprema Corte non affronta il tema dell'impugnabilità in sè del diniego, ma si limita a chiarire la natura di sub-procedimento della transazione fiscale che, pertanto, diviene parte integrante del procedimento principale e ne segue anche l'iter giuridico.

In merito, invece, all'annosa questione riguardante la facoltatività della transazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate fa proprie le conclusioni proposte dalla Corte di Cassazione (sent. 22931 e 22932 del 2011) riconoscendo la natura non obbligatoria dell'istituto.
Si osserva che la Suprema Corte precisa che l'istituto della transazione fiscale, pur non essendo obbligatorio, diviene necessario qualora si voglia pervenire al “consolidamento del debito fiscale”.
Tale espressione, contenuta nell'art. 182-ter, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, sta ad indicare la definitività del debito tributario e la preclusione dell'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In evidenza:
La Cassazione, pur riconoscendo il consolidamento del debito come effetto della procedura di transazione fiscale, non ne definisce la portata applicativa constatando che esso può assumere un significato “complesso, non ancora univocamente definito”.
In conclusione

L'Agenzia delle Entrate riprendendo soltanto alcune delle parole pronunciate dalla Cassazione, chiarisce che il “consolidamento del debito” sta ad indicare il “quadro di insieme” del debito tributario tale da consentire un'adeguata valutazione della congruità della proposta concordataria.
Pertanto, nonostante l'apertura dimostrata con il riconoscimento della non obbligatorietà della transazione fiscale nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, rimangono ancora validi i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 40/2008 sul significato da attribuire all'espressione consolidamento del debito.

Riferimenti

Normativi:

Art. 182 - ter,

R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Prassi:

Agenzia delle Entrate Circolare 6 maggio 2015 n. 19/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 aprile 2008, 40/E

Giurisprudenza:

Corte Cost. 25 luglio 2014, n. 225

Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931

Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22932

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