Nulla l’ordinanza se il sequestro è sproporzionato
14 Settembre 2015
Se la confisca è sproporzionata rispetto al danno erariale, il tribunale del riesame non può autorizzare il sequestro. È questo il succo della sentenza del 9 settembre 2015, n. 36376. In essa, i Giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un professionista indagato in concorso, verso il quale pendeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. I Giudici del Palazzaccio, ricordando come sia ammesso il ricorso in Cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, laddove la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o apparente, hanno affermato che il Tribunale regionale, benché fossero state avanzate delle censure circa la sussistenza degli elementi di reato, aveva accolto le ragioni dell'accusa, “senza sottoporle – si legge in sentenza – ad un minimo di verifica di attendibilità”. La laconica argomentazione della sentenza lasciava ampi dubbi ai colleghi di Piazza Cavour, che infatti hanno aggiunto: “Un siffatto percorso argomentativo, fondato su una acritica condivisione di una chiamata in correità e del tutto scollegato dalle specifiche censure sollevate con l'atto di riesame, rende meramente apparente la motivazione sulla legittimità di una misura cautelare, che ha investito beni immobili, mobili, quote societarie, azioni, saldi attivi e passivi ed investimenti vari”. Insomma, aveva ragione la parte ricorrente a denunciare la sproporzione tra il danno erariale individuabile e l'importo oggettivo del sequestro preventivo. L'ordinanza è quindi stata annullata e la questione è stata rimandata al tribunale regionale. |