Il piano concordatario che prevede la dilazione del pagamento IVA salva l’imprenditore dal reato di omesso versamento
14 Settembre 2015
Il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 10-ter d. lgs. n. 74/2000 è incompatibile con l'inclusione del debito IVA nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione che non incide sul quantum, qualora l'ammissione al concordato preventivo sia anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento, ovvero anteriore alla consumazione del reato. È questo il principio affermato dalla sentenza della Cassazione Penale n. 15853, depositata il 16 aprile.
Il caso Il GIP del Tribunale di Foggia disponeva il sequestro preventivo per equivalente sui beni di un imprenditore, indagato per il reato di omesso versamento IVA. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame e la vicenda giungeva innanzi alla Cassazione Penale.
L'incidenza del concordato preventivo sulla sussistenza del reato La vicenda processuale ruota attorno alla rilevanza del concordato preventivo rispetto al reato contestato: ci si chiede, in particolare, se la dilazione del versamento IVA, prevista da un piano concordatario, oltre al termine di versamento dell'acconto per il periodo di imposta successivo, integri ex se il reato di cui all'art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, che è reato omissivo istantaneo.
Il debito IVA nel concordato: no alla falcidia, possibile la dilazione Anche se la dottrina e la giurisprudenza di merito hanno fornito negli ultimi anni diverse aperture alla falcidiabilità del debito IVA (si segnala, tra gli altri: Andreani, La falcidiabilità dell'IVA nel concordato preventivo senza transazione fiscale: tesi a confronto, dopo la sentenza della Corte costituzionale, in questo portale), la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, è ormai pacifica nell'affermarne invece l'intangibilità: ai sensi dell'art. 182-ter l. fall. è possibile prevedere nel piano concordatario solo la dilazione del pagamento, mediante l'istituto della transazione fiscale (così Cass. civ. n. 22931 e 22932 del 2011, Cass. civ. n. 7667/2012).
Dilazione anche senza transazione fiscale Con sentenza n. 14447/2014 la Cassazione Civile ha affermato che l'intangibilità del debito IVAa ha natura sostanziale e si estende ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale. Corollario di questo principio è che la dilazione può essere ammessa in ogni tipologia di concordato, anche qualora non venga utilizzato l'istituto, facoltativo, della transazione fiscale.
Il concordato può escludere il reato di omesso versamento IVA La conclusione logica è, dunque, quella di ritenere che l'ammissione a un concordato preventivo il cui piano preveda la dilazione del pagamento IVA, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine per il relativo versamento ovvero alla consumazione del reato, vale ad escludere il fumus commissi delicti.
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