Processo telematico e decorrenza del termine breve d'impugnazione
14 Settembre 2016
Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico. Nel caso di specie il difensore della contribuente effettuava notifica tramite PEC della sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale in data non ancora idonea a far decorre il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 38, che a sua volta richiama l'art. 16 del medesimo decreto, norma che non contemplava la previsione della notifica del ricorso a mezzo PEC, invece prevista dal nuovo art. 16-bis, il cui comma di riferimento non è ancora applicabile al caso oggetto di disamina, se non dal 1° dicembre 2015 per le sole notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario telematico sperimentale (CTR Umbria e Toscana).
Dunque tale notifica, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in pronunce diverse, come ad esempio: cfr. Sezioni Unite sentenza n. 7665/2016, nella quale nessuna compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente era configurabile, avuto riguardo del caratterre meramente formale della violazione delle regole tecniche di cui all'art. 3-bis della L. n. 53/2014, non essendo stata dedotta difformità dal formato cartaceo depositato in cancelleria (consegna telematica avvenuta con un estensione file .doc anziché .pdf).
Nel quadro normativo di riferimento per la causa in oggetto deve escludersi, invece, in radice che possa essere ipotizzato il conseguimento dello scopo proprio dell'atto, che sarebbe stato quello di far decorrere il termine breve di impugnaizone, essendo le norme che stabiliscono cause di decadenza di stretta interpretazione. Neppure può fissarsi la decorrenza del termine breve d'impugnazione allorché l'Amministrazione dichiara essere avvenuto a cura del difensore delle controparti il deposito presso l'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate di "copia della sentenza notificata effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 5/12/2014"; ciò perché non viene specificato, neppure dalla controricorrente, se sia stata depositata copia autentica della sentenza o mera copia della stessa (solo nel primo caso si ritiene acquisita la conoscenza legale). |