Studi professionali ed esercizi commerciali: la TIA può essere uguale

La Redazione
14 Settembre 2017

Con l'ordinanza n. 21234/2017 la Suprema Corte ha stabilito che uno studio professionale deve pagare la TIA paragonabile a quella di un esercizio commerciale.

Tassa rifiuti degli studi professionali? Può essere uguale a quella delle attività commerciali. A deciderlo può essere il Comune, ed è inutile ricorrere contro questa decisione. Lo dice la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 13 settembre 2017, n. 21234, con la quale i Supremi Giudici hanno respinto il ricorso presentato dal legale di uno studio che lamentava di aver pagato la TARSU (oggi, TIA) al pari di un esercizio commerciale.

Sia la CTP che la CTR si erano espresse sfavorevolmente allo studio del professionista ricorrente. Ma, stando alla Suprema Corte, secondo le disposizioni dell'art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, «nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata».

Dunque, i singoli enti impositori possono esercitare il potere discrezionale determinando così una tariffa speciale per le attività professionali ed economiche, escludendo così l'applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l'immobile occupato per le attività in questione.

Quindi, il professionista dovrà pagare l'accertamento notificatogli per le annualità in questione e pagare anche le spese processuali.

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