Inammissibile il ricorso dell'associazione non riconosciuta già estinta

La Redazione
14 Ottobre 2015

Un'associazione non riconosciuta, diversamente da una riconosciuta, si scioglie immediatamente con il verificarsi di una delle cause di estinzione, non applicandosi il particolare procedimento di liquidazione previsto dalla legge per le associazioni riconosciute. Così precisano i Giudici nella sentenza in esame, concludendo che il ricorso dinanzi alla CTP dell'associazione estinta era inammissibile.

La Suprema Corte ha affrontato il caso di una “cessata Associazione” che ricorreva contro un avviso di pagamento IVA non versata, notificato nel 1999, ad un anno dall'estinzione dell'ente. L'associazione impugnava la cartella, in quanto, affermava di aver presentato la dichiarazione IVA per errore.

Il punto centrale, individuato dai Giudici, era però che al momento della notifica della cartella, l'Associazione aveva cessato da tempo ogni attività. “E poiché da tale cessazione non c'erano state più cariche sociali – si legge in sentenza – deve ritenersi che si fosse verificato lo scioglimento dell'Ente”. I Giudici hanno a questo punto sottolineato come un'Associazione non riconosciuta, diversamente da una riconosciuta, si scioglie immediatamente, con il verificarsi di una delle cause di estinzione. Non applicandosi il particolare procedimento di liquidazione previsto dalla legge per le associazioni riconosciute, in questi casi la liquidazione si applica secondo le modalità previste dallo statuto o dall'assemblea. “Occorre concludere, perciò – spiegano ancora i Giudici – che il giudizio di primo grado era inammissibile, perché non poteva essere instaurato dalla già estinta associazione non riconosciuta in discorso”. In questo modo, è stata cassata la sentenza della CTR, che aveva rigettato l'appello della ricorrente, per il semplice fatto che la causa non poteva nemmeno essere svolta in primo grado.

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