Annullabile l'accertamento basato sulla confessione stragiudiziale dei maggiori ricavi

La Redazione
14 Ottobre 2015

L'accertamento basato sulle affermazioni di maggiori ricavi confessate dall'imprenditore può essere annullato, sebbene la confessione stragiudiziale costituisca prova diretta e non indiziaria.

L'accertamento basato sulle affermazioni di maggiori ricavi confessate dall'imprenditore può essere annullato.

La Cassazione ha bocciato il ricorso presentato dalle Entrate, confermando così la precedente sentenza della Commissione Tributaria con la quale venivano annullati gli accertamenti notificati al titolare di una ditta. La vicenda precedente riguardava un accertamento eseguito dall'Ufficio basato su una presunzione di redditività ricavata con esclusivo riferimento all'anno 1999. Eppure, la contribuente aveva dimostrato che fino al 1998, anno nel quale era stata ceduta l'attività, vi era stata una vendita di articoli multimarca a prezzi concorrenziali e si erano create notevoli giacenze di magazzino smobilitate con vendite di stock, saldi e liquidazioni; la nuova attività commerciale (monomarca, con minori vincoli sui prezzi) e il nuovo punto vendita risalivano al giugno 1999. Secondo l'Appello, le dichiarazioni del titolare, secondo cui al costo di acquisto si applicava un coefficiente variabile, in quanto formulate in assenza di un difensore tecnico, non potevano assurgere a prova.

Ed in effetti le dichiarazioni di maggiori ricavi del manager non hanno costituito una prova decisiva per i Giudici di Cassazione: “le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica – si legge in Sentenza – e risultanti dal verbale di constatazione, costituiscono confessione stragiudiziale, e, quindi, prova diretta e non indiziaria del maggiore imponibile accertato, senza che occorra a tal fine, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice a quo, la presenza del difensore”. Se ciò è vero, e condannerebbe il contribuente, bisogna però notare che la CTR ha correttamente valutato, perché ha ritenuto che le modalità di formazione del prezzo di vendita riguardavano, come da indicazione, il prezzo di cartellino e le vendite a normali condizioni; mentre, nel caso di specie, si erano verificate, come osservato, grandi quantità di vendite in stock. Per questo motivo, le pretese dell'Erario sono state respinte.

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