Detraibili anno per anno le detrazioni fiscali per la ristrutturazione

La Redazione
14 Ottobre 2016

La Cassazione, con la sentenza n. 20501/2016, ha confermato che le detrazioni per le opere di ristrutturazione di un immobile eseguite entro il 2001 operano in base alla singola annualità.

Le detrazioni per la ristrutturazione operano in base all'annualità: pertanto, anche gli interventi che sono la prosecuzione di ristrutturazioni avviate in precedenza devono essere detratti negli anni successivi al primo. Lo conferma la Cassazione, con la sentenza del 12 ottobre 2016, n. 20501.

L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la detrazione di imposta per le spese di ristrutturazione di immobile sostenute nel 1999 da un contribuente, riportate in detrazione sulle imposte dovute nel 2001. Tale disconoscimento venne impugnato dal contribuente, ma la CTR gli diede torto: i giudici territoriali ritennero che le spese sostenute nel 1999 non potessero essere riconosciute ai fini della detrazione fiscale prevista dalla Legge n. 449/1997, in quanto prosecuzione di interventi di ristrutturazione avviati nel 1998, già detratti per intero nel limite massimo annuo previsto dalla legge.

I giudici della Cassazione hanno però accolto il ricorso del contribuente, ricordando come “L'assunto della CTR per il quale la detrazione sarebbe riferibile al singolo intervento di ristrutturazione non trova riscontro nel testo della legge che, come correttamente rilevato dal ricorrente, stabilisce una connessione solo tra spese sostenute ed entità della detrazione”. Riferiva infatti l'art. 1, comma, 1 della Legge n. 449/1997: “ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni […]”, cosa che, evidenziano i giudici della Corte, non rileva una indefettibile correlazione tra tetto massimo ed annualità. “Per contro, poiché le detrazioni operano sulle imposte relative alla singola annualità, l'assenza di un esplicito limite alla replicabilità della detrazione allorquando le spese si protraggano per più annualità non consente di condividere l'interpretazione dell'ufficio erariale”.

Si precisa che l'art. 9, c. 1, della Legge 448/2001 ha modificato la norma in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati dal 2002 quali mere prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al primo gennaio 1998, per i quali si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni stessi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.