Alla CGUE la questione del ne bis idem nella manipolazione del mercato

La Redazione
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14 Ottobre 2016

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 20675/2016 depositata ieri, ha rilevato che la mancata previsione, nell'ordinamento italiano, dell'allargamento del principio del ne bis in idem anche ai rapporti tra sanzione penale e amministrativa di natura penale appare non conforme ai principi UE. Viene, pertanto, disposto il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Con riferimento al reato di manipolazione del mercato, dall'esame delle norme nazionali emerge la sussistenza del c.d. doppio binario tra sanzione penale, ex art. 185 T.U.F. e sanzione amministrativa, ex art. 187-ter T.U.F.: con ordinanza interlocutoria n. 20675 del 13 ottobre la Corte di Cassazione rileva che la mancata previsione, nell'ordinamento italiano, dell'allargamento del principio del ne bis in idem anche ai rapporti tra sanzione penale e amministrativa di natura penale appare non conforme ai principi UE. Viene, pertanto, disposto il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Nel caso di specie la Consob irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter T.U.F, in relazione alla condotta illecita di manipolazione del mercato, nei confronti di alcuni soggetti coinvolti nella scalata RCS. La sentenza d'appello, che riduceva la sanzione, veniva impugnata da tutte le parti. Nelle more del giudizio di Cassazione, uno dei soggetti veniva anche sottoposto a procedimento penale per i medesimi fatti, conclusosi con patteggiamento (che nel nostro ordinamento giuridico è assimilato a una sentenza di condanna). La Cassazione, prima di pronunciarsi, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-ter alla luce della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014 (Grande Stevens) sul divieto di bis in idem, ma la Consulta dichiarava inammissibile la questione, con sentenza n. 102 del 12 maggio 2016.

La Cassazione ritiene che per la soluzione della controversia sia necessario sottoporre alla CGUE la questione di interpretazione pregiudiziale della disciplina de qua. Dall'esame delle norme nazionali si evince, infatti, che sussiste il sistema del c.d. doppio binario tra il reato di manipolazione del mercato, ex art. 185 T.U.F. e l'analoga fattispecie amministrativa di cui all'art. 187-ter T.U.F.: ciò in antitesi col principio del ne bis in idem espresso dalla sentenza CEDU Grande Stevens (4 marzo 2014). La cumulabilità, dal punto di vista sostanziale, tra sanzione penale e amministrativa, qualora quest'ultima abbia natura di sanzione penale, non è conforme ai principi unionali: la definizione del procedimento in esame può dunque rappresentare, secondo la S.C. una violazione del divieto di bis in idem, sancito dall'art. 50 CDFUE nonchè, a livello di diritto internazionale pattizio, dall'art. 4, prot. 7 della CEDU.

Pertanto, la Cassazione sospende il procedimento e rinvia gli atti alla Corte di Giustizia UE formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione europea:

  1. se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. N. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa nazionale, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile;
  2. se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio del “ne bis in idem”, in base all'art. 50 CDFUE interpretato alla luce dell'art. 4 prot. N. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa nazionale”.