Documenti contabili: utilizzo legittimo solo se correttamente consegnati
14 Novembre 2016
Se i documenti contabili non vengono esibiti o non vengono trasmessi agli Uffici, non possono poi essere utilizzati nel processo dal contribuente: e ciò vale non solo per le imposte dirette, ma anche per una indiretta come l'IVA. Lo specifica la Corte di Cassazione con la sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743, con la quale la Sezione Tributaria Civile della Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Il gioco è tutto qui: se il contribuente non consegna la contabilità richiesta dal Fisco in sede di accertamento, poi non può pretendere che questi documenti vengano presi in considerazione in suo favore in sede processuale. Infatti – osservano dalla Corte – “i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'amministrazione resistente”.
Così, i documenti prodotti da una S.r.l. in fallimento non sono stati presi in considerazione dai giudici della Suprema Corte, che hanno cassato la sentenza della CTR. Ma non solo; perché hanno affermato che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: i giudici hanno asserito che anche in questo caso deve essere preclusa l'utilizzabilità probatoria dei documenti “non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio”. |