Notifica a mezzo posta: la prova contraria dovrà essere fornita dal destinatario dell'atto
14 Novembre 2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23039/2016, ha ricordato che in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio enunciato nella sentenza n. 12181/2013, secondo cui in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale nella relata di notifica. La prova contraria dovrà essere fornita dal destinatario dell'atto il quale contesti la validità della notifica, e quindi nessun rapporto con il consegnatario (occasionalità della presenza). Per tale forma di notifica – specificano dalla Corte – non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, della notifica avvenuta come è invece previsto in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
Trova applicazione, anche nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, il principio secondo cui la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni rese limitatamente al loro contenuto estrinseco. |