Prove contrarie ed equipollenza dell'estratto di ruolo

La Redazione
14 Novembre 2016

Relativamente alle modalità con cui si debba fornire la prova contraria, la Corte si è già espressa ritenendo che non sussiste un onere in capo al Concessionario di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Deve ritenersi ammissibile la prova della notifica mediante produzione della relata separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo.

Procedendo sul filone delle notifiche la Corte, con sentenza n. 23040/2016, rammenta quanto affermato nella sentenza precedente la n. 23039/2016 nello specifico che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale nella relata di notifica. La prova contraria dovrà essere fornita dal destinatario dell'atto il quale contesti la validità della notifica.

Quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, la Corte si è già espressa ritenendo che non sussiste un onere in capo al Concessionario di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo non discende dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, il quale prevede la conservazione di copia della cartella in alternativa alla "matrice". Deve quindi ritenersi ammissibile la prova della notifica mediante produzione della relata separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale quest'ultimo è equipollente alla prima.

Nel caso in oggetto il giudice di appello per accogliere o disattendere l'eccezione di nullità o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento avrebbe dovuto, secondo la Corte di Cassazione, confrontarsi con la presunzione di veridicità propria della relazione di notifica, posto che l'identità personale si ricava dalla dichiarazione resa dal consegnatario all'ufficiale giudiziario.

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