Natura elusiva dei contratti di utilizzazione delle royalties

La Redazione
14 Dicembre 2015

In difetto di elementi probatori idonei a dimostrare la natura simulata e fraudolenta di contratti di utilizzazione dei diritti esclusivi di licenza (c.d. royalties), i medesimi devono ritenersi validi ed efficaci, inerenti all'attività d'impresa, giustificati da strategia aziendali infra-gruppo.

In difetto di elementi probatori idonei a dimostrare la natura simulata e fraudolenta di contratti di utilizzazione dei diritti esclusivi di licenza (c.d. royalties), i medesimi devono ritenersi validi ed efficaci, inerenti all'attività d'impresa, giustificati da strategia aziendali infra-gruppo e pertanto esenti da finalità direttamente o indirettamente elusive dei debiti d'imposta.

Ad escludere qualunque intenzione negoziale di natura elusiva soccorre l'adesione della società licenziataria al regime dell'IVA di gruppo e del Consolidato Fiscale nazionale. I costi della licenziataria hanno costituito infatti pari ricavi per le licenzianti e l'IVA detratta dalla prima è stata computata a debito dalle seconde.

Trattasi nel caso di specie di contratti stipulati in collegamento negoziale ad una complessa operazione sociale di conferimento d'azienda, volta all'aumento del capitale sociale. Le società controllanti, in particolare, conferivano alla controllata le proprie aziende con atti di trasferimento che prevedevano la specifica esclusione delle immobilizzazioni immateriali (know-how) perché di difficile valorizzazione; nella data successiva al conferimento, stipulavano altresì nei confronti della stessa contratti di concessione del diritto esclusivo di utilizzare tutte le immobilizzazioni immateriali.

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