È del giudice tributario la giurisdizione relativa alla c.d. "ecotassa"

La Redazione
14 Dicembre 2016

Con la sentenza n. 25515, depositata in data 13 dicembre 2016, le Sezioni Unite civili chiariscono l'esatto ambito applicativo e i reciproci limiti della giurisdizione tributaria e ordinaria sulle controversie aventi ad oggetto la cd. "ecotassa". Affermando la giurisdizione del giudice tributario.

Con la sentenza n. 25515, depositata in data 13 dicembre 2016, le Sezioni Unite civili chiariscono l'esatto ambito applicativo e i reciproci limiti della giurisdizione tributaria e ordinaria sulle controversie aventi ad oggetto la cd. "ecotassa".

La controversia, incardinata presso la Commissione territoriale, è scaturita da una domanda di accertamento e di irrogazione di sanzioni nei confronti della società contribuente (gestore di una discarica per lo smaltimento di rifiuti conferiti dalle amministrazioni locali), per aver questa omesso il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Il giudice tributario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo limitatamente alla vertenza sul tributo speciale, sostenendo che non rientravano i relativi atti tra quelli tassativamente impugnabili innanzi alle commissioni tributarie e rientrando invece, gli stessi, in un procedimento caratterizzato da ampia discrezionalità della P.A.

Il TAR ha dunque riassunto la vertenza, sollevando difetto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia dovesse esser devoluta al giudice tributario.

Le Sezioni Unite colgono l'occasione per ricordare innanzitutto che la giurisdizione tributaria (i cui limiti sono espressamente codificati all'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992) è giurisdizione attribuita esclusivamente ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria: ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio di una potestà impositiva sussumibile allo schema potestà-soggezione, tipico del rapporto tributario. Nelle controversie ove si esuli da simile schema sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 7527/13; 2064/11).

Tanto premesso, va affermato che la cognizione della vertenza in esame è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario. Ma vediamo in che modo le Sezioni Unite civili hanno raggiunto siffatta decisione: la L. n. 549/1995 (dettante misure di razionalizzazione della finanza pubblica), introduce nell'ordinamento fiscale la cd. "ecotassa", un tributo a favore delle Regioni per "il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili" e a carico del "gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento". Il tributo in questione, sottolineano i Supremi Giudici, è stato costruito secondo il criterio del "tasso d'imposta", quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. Inoltre rispetto alla "ecotassa" ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributari alcuni prelievi:

  • doverosità della prestazione;
  • mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti;
  • collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Alla luce del percorso ermeneutico illustrato, la Suprema Corte ribadisce in conclusione che nelle controversie riguardanti l'obbligo di pagamento dell'ecotassa sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto.

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