Istanza di rimborso, inammissibile se presentata post adempimento

La Redazione
15 Gennaio 2016

Il potere di impugnazione non esercitato dal contribuente avverso l'iscrizione a ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non è recuperabile se la condotta del contribuente ha determinato il consolidamento della pretesa creditoria.

In tema di atti impugnabili, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne consegue che, qualora il contribuente non impugni l'atto con il quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, e paghi nei termini richiesti, l'istanza di rimborso è inammissibile, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo.

Nel caso di specie il potere di impugnazione non esercitato dal contribuente avverso l'iscrizione a ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non è recuperabile attraverso una procedura che risulta irrituale, poichè la contestazione dell'infondatezza tributaria è avvenuta dopo aver adempiuto all'obbligazione nei termini di legge, determinando il consolidamento della pretesa creditoria.

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