15 Febbraio 2016
Anche senza un “notevole grado di certezza” in merito agli elementi segnalati dalla Guardia di Finanza, è possibile e legittimo notificare al contribuente l'avviso di accertamento per recuperare la maggiore IVA. Si tratta della posizione presa nella recente sentenza della Cassazione depositata il 10 febbraio 2016, n. 2633. In essa, i Giudici hanno accolto il ricorso delle Entrate.
Secondo la Corte, l'accertamento parziale è uno strumento “diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, perciò, in regione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di una valutazione ulteriore rispetto all'attività che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione”: in sostanza, rispetto all'accertamento ordinario, quello parziale è diverso nella qualità, perché si avvale di una sorta di “automatismo argomentativo”, e il confezionamento dell'atto, in tal modo, può essere possibile sulla semplice base della segnalazione-PVC, senza ad ulteriori attività di approfondimento (proprie invece degli altri tipi di accertamento).
Se si volesse cercare, dunque, un presupposto per l'accertamento parziale non lo si dovrebbe cercare in un “notevole grado di certezza degli elementi segnalati”, come pretendeva la CTR, bensì nel dato formale estrinseco costituito dalla comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa, provenienti da organi od enti esterni all'Amministrazione finanziaria precedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato all'acquisizione degli elementi.
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