Iscrizione ipotecaria: spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente

La Redazione
15 Febbraio 2017

In tema di iscrizione ipotecaria, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3945/2017, ha ricordato che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio.

In tema di iscrizione ipotecaria, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3945/2017, ha ricordato che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio.

Nella specie a seguito di rigetto del ricorso proposto avverso iscrizione di ipoteca, i Giudici di legittimità rievocano una precedente pronuncia delle Sezioni Unite con la quale venivano espressi i seguenti principi di diritto:

  • l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va considerata come procedura alternativa all'esecuzione forzata (dunque può essere effettuata senza la necessità della notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973);
  • in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione in trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, e l'eventuale mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporterà la nullità dell'iscrizione (ai sensi degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

Alla luce di siffatti principi i Giudici chiariscono che l'art. 50 del d.P.R. cit. non si applica alle iscrizioni ipotecarie come nel caso in esame, infatti è ormai consolidazione della Corte che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio, non assumendo rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare veste giuridica ai fatti in base alla normativa che si adatta maggiormente.

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