Sdebitazione al via per i debiti previdenziali
15 Marzo 2016
I debiti previdenziali sono “strettamente collegati all'esercizio dell'impresa, e della stessa costituiscono necessaria conseguenza”. Questa l'espressione utilizzata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza dell'11 marzo scorso, n. 4844, per respingere il ricorso presentato dall'INPS al fine di sottrarre all'esdebitazione i debiti sofferti nei suoi confronti dal socio di una S.n.c dichiarato fallito.
Nei fatti di causa, l'applicazione dell'esdebitazione ai predetti debiti era stata decisa e ordinata dalla Corte d'Appello che, già dal canto suo, aveva respinto la tesi dell'Istituto secondo cui la natura pubblica del rapporto previdenziale porterebbe con sé l'indisponibilità dello stesso da parte del datore di lavoro: in poche parole, per l'INPS, il rapporto in questione non sarebbe frutto di una libera scelta dell'imprenditore, ma discenderebbe dalla legge.
Un'interpretazione che la Corte di Cassazione ritiene ora “manifestamente infondata”. Il debito previdenziale, per i supremi Giudici, oltre a non essere menzionato dal 3° comma del novellato art. 142 L.F. che dispone l'esclusione dell'esdebitazione, neppure può essere fatto rientrare “nei rapporti estranei all'esercizio dell'impresa” di cui alla lett. a) del menzionato comma. In particolare, per la Cassazione, “la modifica dell'art. 142, 3 comma, lett. a) introdotta dal correttivo (che dispone che l'esclusione dell'esdebitazione per ‘gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa') va nel senso di individuare l'area oggettiva dell'esclusione come relativa ai debiti personali non assunti per l'esercizio dell'impresa” ed anzi, per i Supremi Giudici, “la formula adottata della ‘estraneità' priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell'ambito dell'esclusione i cd. debiti involontari; ed i debiti previdenziali sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa, e della stessa costituiscono necessaria conseguenza”. |