Acquisti in duty-free: esclusivamente per i viaggiatori muniti di carta d’imbarco

La Redazione
15 Marzo 2016

L'Agenzia delle Dogane, con Nota del 9 marzo 2016, n. 22583, ha ricordato quelli che sono i principi che regolano i negozi duty-free negli aeroporti. I prodotti possono essere venduti esclusivamente ai viaggiatori muniti di carta d'imbarco.

Come noto, i duty-free sono quei negozi al dettaglio, prevalentemente allocati negli aeroporti, che non applicano le imposte locali. La vendita di prodotti presso in questi speciali negozi può essere effettuata “esclusivamente ai viaggiatori muniti di carta d'imbarco secondo le precise e circostanziate modalità di cui alla citata Circolare n. 179 del 5 ottobre 2000”. A ricordarlo, è l'Agenzia delle Dogane, che nell'allegata Nota n. 22583 RU pubblicata l'11 marzo ha voluto passare in rassegna i dettagli normativi che regolano la vendita dei prodotti in queste zone franche.

Istituiti dall'art. 128 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, e poi regolati da successive disposizioni delle Dogane, i duty-free sono “speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale”. Tra le disposizioni successive, c'è quella che, istituita dalla Circolare n. 44/D del 1° ottobre 2001, impone che i prodotti ivi venduti debbano essere riposti in contenitori sigillati con nastro adesivo recante l'avviso che i beni non possano essere ceduti a terzi nel territorio comunitario, e che il contenitore possa essere aperto solo fuori dall'Unione Europea. Un avviso e una disposizione che, avvertono le Dogane, serve per impedire il consumo di quei prodotti ancora nel territorio nazionale.

L'Agenzia ha ancora confermato che “la vendita di prodotti presso gli speciali negozi di cui all'art. 128 del T.U.L.D. può essere effettuata esclusivamente ai viaggiatori muniti di carta d'imbarco secondo le precise e circostanziate modalità di cui alla citata Circolare n. 179 del 5 ottobre 2000”.

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