Società semplici: IRAP dovuta anche in assenza di autonoma organizzazione
15 Aprile 2016
La Corte di Cassazione torna a sciogliere i contrasti interpretativi in tema di IRAP. È di ieri la sentenza n. 7371 con cui le Sezioni Unite affrontano la questione attinente all'applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, ad attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria (in particolare a società semplice), anche quando il giudice non valuti un "autonoma organizzazione dei fattori produttivi".
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate lamenta la decisione della CTR, che ha riconosciuto il diritto della società semplice (contribuente) al rimborso dell'IRAP versata negli anni precedenti. La tesi sostenuta dal giudice d'appello è che l'art. 2 cit., stabilisce espressamente che "presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi", tale presupposto manca nella questione sottoposta all'esame della CTR. Quest'ultima evidenzia che lo stesso art. 2 esplicita la possibile sussistenza di attività autonome svolte in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui, infatti nel caso di specie, il contribuente ha svolto la propria attività autonoma in via quasi esclusivamente personale, senza l'ausilio di dipendenti e/o di ingenti caspiti.
Le Sezioni Unite interpretano l'art. 2 in maniera difforme rispetto i giudici di secondo grado, in particolare danno rilievo al secondo periodo dell'art. 2, il quale espone: "costituisce in ogni caso presupposto d'imposta l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato". Si nota, dunque, che il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività non è elemento richiesto in ordine all'attività delle società e degli enti, in quanto l'attività esercitata da tali soggetti costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.
Anche l'art. 3 dello stesso decreto esplicita il catalogo dei soggetti passivi dell'imposta - che "sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'art. 2" - in particolare vengono individuate le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5 D.P.R. n. 917/1986, ovvero "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni".
Orientamenti analoghi sono stati espressi in diverse occasioni dalla stessa Corte (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 16784/2010, id. n. 13570/2007, id. n. 17136/2008, id. n. 24058/2009, id. n. 1575/2014), dove veniva ribadito che l'attività svolta in forma associata della professione costituisce in ogni caso presupposto d'imposta ex lege.
In conclusione, chiarito che il presupposto impositivo dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi [...], bisogna ora chiarire che quando tale attività è svolta da società semplici e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, pur non essendo queste organizzate in forma autonoma, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta.
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