Visto di conformità: rilasciabile anche dalla S.t.p.

La Redazione
15 Aprile 2016

Nessun ostacolo al rilascio del visto da parte del professionista con la Partita IVA della società tra professionisti. Dall'Agenzia delle Entrate l'ok con la Risoluzione n. 23/E pubblicata nella giornata di ieri.

Se la società tra professionisti (S.t.p.) soddisfa i requisiti di legge, non sussistono preclusioni al rilascio del visto di conformità per la dichiarazione dei redditi da parte del professionista socio utilizzando la Partita IVA della società.

A precisarlo è la Risoluzione n. 23/E pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate per dare una risposta al dubbio sollevato “da più parti”: il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una società tra professionisti (S.t.p.), iscritta all'ordine competente, può rilasciare il visto di conformità di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 241/97, utilizzando la partita IVA della S.t.p. abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, così come chiarito per le associazioni professionali e le società di servizi? Per l'Amministrazione Finanziaria, sì.

Sì, perché dalla disciplina normativa delle S.t.p. “non emergono elementi sostanziali che consentano di discriminare la S.t.p. rispetto alla società commerciale di servizi contabili (…) peraltro, entrambe ricomprese nella categoria delle società commerciali di cui ai titoli V e VI del codice civile”. In assenza di differenze, dunque, alla S.t.p. possono essere estesi i principi normativi e le disposizioni di prassi che riconoscono alla società di servizi l'abilitazione alla trasmissione telematica, presupposto imprescindibile per l'abilitazione al rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio. Nello specifico, i chiarimenti resi nella Circolare n. 7/E/2015 e il dettato dell'art. 1, D.M. 18 febbraio 1999.

Oltretutto – conclude la Risoluzione - il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica appare rafforzato nella S.t.p. rispetto alla società commerciale di servizi contabili, posto che i soci della prima sono unicamente professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni diverse da quelle professionali), il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.

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