Negato il beneficio prima casa per il proprietario dell'immobile in comunione

La Redazione
15 Giugno 2017

Secondo la Cassazione, il contribuente che è già proprietario di un piccolo immobile in comunione non può accedere alle agevolazioni fiscali prima casa, qualora acquisti un appartamento nello stesso Comune. Lo spiegano i giudici con l'ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14740.

Secondo la Cassazione, il contribuente che è già proprietario di un piccolo immobile in comunione non può accedere alle agevolazioni fiscali prima casa, qualora acquisti un appartamento nello stesso Comune. Lo spiegano i giudici con l'ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14740, con la quale hanno respinto il ricorso avanzato da un contribuente negando il beneficio.

«Appare evidente – hanno scritto i Supremi Giudici nell'ordinanza – che l'acquirente dell'immobile agevolato non potrà invero fruire nuovamente del beneficio in discussione per altro immobile». Infatti, come hanno evidenziato i Supremi Giudici, «ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso […] devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza […] b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni».

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