Ricorso in primo grado cartaceo: inammissibile la notifica dell’appello a mezzo PEC

Aurelio Parente
15 Giugno 2017

Deve ritenersi inammissibile la notifica dell'appello a mezzo PEC se il canale telematico non risulta prescelto ab origine dal ricorrente. Di seguito una breve analisi autorale della decisione presa dalla CTR Toscana.

Un contribuente ha eccepito l'inammissibilità della notifica dell'appello effettuata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate al domicilio PEC del difensore, in quanto il ricorso presso la Commissione di primo grado era stato presentato con modalità cartacee.

La Commissione Regionale della Toscana ha accolto tale motivazione ritenendo che la scelta della modalità telematica di costituzione in giudizio debba essere effettuata fin dall'instaurarsi del contenzioso.

Il principio della facoltatività del Processo Tributario Telematico, ex art. 2, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 secondo cui «La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche … è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello», deve intendersi valido anche per le modalità cartacee e, pertanto, deve ritenersi inammissibile la notifica dell'appello a mezzo PEC se il canale telematico non risulta prescelto ab origine dal ricorrente.

Nel caso di specie la spedizione dall'indirizzo di PEC del difensore è stata ritenuta inesistente ed inammissibile l'appello in essa contenuto per mancato rispetto delle modalità previste dall'art. 16, D.lgs., 32 dicembre 1992, n. 546 il quale disciplina tutte quelle cartacee, mentre quelle telematiche sono regolamentate dal successivo art. 16-bis.

Se il principio utilizzato dalla CTR per la decisione assunta dovesse ritenersi applicabile senza altre valutazioni, risulterebbe, di fatto, differito il termine di utilizzo del Processo Tributario Telematico per i ricorsi in appello, dovendosi per essi attendere prima l'iter del corrispondente ricorso in primo grado presentato con modalità telematiche nella medesima Regione.

Fonte: ilprocessotelematico.it