Giurisdizione tributaria per la prescrizione dei crediti
15 Giugno 2017
Laddove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione di crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta dall'ente di riscossione nei confronti di un fallimento, ammetteva la stessa al passivo e condannava l'opponente alle spese del giudizio. Nello specifico, il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere l'eccezione, sollevata dal curatore, di prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica della cartella ritenendo che la competenza giurisdizionale del giudice tributario si esaurisce insieme ed in conseguenza della sopravvenuta incontrovertibilità della pretesa. Avverso il provvedimento la società di riscossione proponeva ricorso in cassazione.
L'attribuzione alle commissioni tributarie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo. Come già precedentemente affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., n. 23832/2007 e Cass. civ., n. 23832/2016), l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Prescrizione dei crediti tributari e giurisdizione sulla controversia. Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l'ammissione con riserva del credito in oggetto. Fonte: ilfallimentarista.it
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