Rassegna di giurisprudenza di legittimità - maggio 2017
15 Giugno 2017
GIUDIZIO DI APPELLO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Cass. civ., ss. uu., 29 maggio 2017, n. 13452 Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza.
REDDITO D'IMPRESA - COMPONENTI NEGATIVI Cass. civ., sez. trib., 24 maggio 2017, n. 13048 In tema di imputazione dei componenti negativi del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente "ratione temporis"), in assenza di diverse disposizioni specifiche, nel caso di incertezza nell'”an” o di indeterminabilità nel “quantum” di detti componenti, si applica, in deroga al generale principio di competenza, il principio di cassa, secondo cui gli stessi possono essere imputati all'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza.
IMPUGNAZIONI - ACQUIESCENZA Cass. civ., sez. trib., 24 maggio 2017, n. 13047 Nel processo tributario, l'effetto di acquiescenza, ex art. 329, comma 2, c.p.c., alle parti della sentenza non impugnate – la cui produzione ne presuppone l'autonomia e la non dipendenza da quella oggetto di impugnazione, come può verificarsi soltanto se la decisione contenga più capi contro i quali la parte ha interesse ad impugnare – non è ravvisabile ove la decisione riguardi distinti periodi d'imposta e la contestazione investa elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti negli stessi, atteso che, in siffatta ipotesi, se è vero che l'autonomia dei periodi d'imposta distingue le diverse pretese creditorie, ciò non vale, tuttavia, ad identificare altrettanti diversi capi della domanda, né, tantomeno, diverse parti della sentenza, cosicchè detta contestazione, anche in assenza di un esplicito riferimento a ciascuno dei distinti anni d'imposta, non può non intendersi riferita all'intero oggetto del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, in un giudizio concernente più avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ciascuno per un distinto anno d'imposta, ma tutti fondati sulla contestazione di elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti nei vari anni, aveva affermato l'esistenza di un giudicato interno con riferimento all'avviso di accertamento relativo a uno di essi, in ragione della mancanza, nel ricorso in appello dell'ufficio, di specifici elementi di critica al medesimo afferenti).
SOCIETA' NON OPERATIVA - IVA Cass. civ., sez. VI-T, 22 maggio 2017, n. 12829 La accertata 'non operatività' rimane limitata ad una annualità fiscale in quanto il test di 'operatività' e le relative controprove vanno riferite ad ogni singola annualità fiscale oggetto di verifica senza alcuna automatica estensione della presunzione legale ad altre annualità.
IRPEF - SPESE NOTARILI Cass. civ., sez. trib., 15 maggio 2017, n. 11855 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le spese notarili per l'acquisto di un bene mobile registrato costituiscono oneri accessori che ne accrescono il costo, ex art. 110, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986, non rilevando la mancanza di obbligatorietà dell'atto notarile ma la sua inerenza al bene acquistato.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Cass. civ., sez, trib., 11 maggio 2017, n. 11673 In caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale dell'art. 9, comma 7, del D.lgs. n. 507/1993, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del D.lgs. citato, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato.
RISCOSSIONE COATTIVA - FONDO PATRIMONIALE Cass. civ., sez. VI-T, 5 maggio 2017, n. 10975 In tema di riscossione coattiva delle imposte, viene ricordato dai Supremi Giudici che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa. |