Agente della riscossione e litisconsorzio necessario
15 Luglio 2016
Nel contenzioso tributario, il concessionario del servizi di riscossione, regolarmente convenuto in primo grado, è litisconsorte necessario processuale nel giudizio di appello introdotto dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accoglimento del ricorso del contribuente per vizi relativi al rapporto sostanziale, ove gli ulteriori vizi denunciati, ed attinenti all'atto impugnato, siano stati assorbiti dal primo giudice. Questo principio già precedentemente espresso dalla Corte (vedi Cass. civ. sez. VI-T, 6 novembre 2013, n. 24868) è stato ribadito con l'ordinanza n. 14400/2016, con la quale i Giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente che lamentava la violazione dell'art. 53, comma 3 D.Lgs. n. 546/1992 da parte dei giudici della CTR che avrebbero dovuto, anziché dichiarare inammissibile l'appello, verificare, nel merito, se vi fossero o meno i presupposti per l'integrazione del contraddittorio verso l'Agente della Riscossione.
Si pone una questione di compatibilità tra il disposto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e l'art. 331 c.p.c.. Nelle ipotesi di cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. sancisce che il giudice d'appello debba disporre l'integrazione del contraddittorio; l'eventuale mancanza di contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l'inammissibilità del gravame, ma la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
Nell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, invece si legge che l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ciò non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Pertanto se la controversia ha ad oggetto l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell'appello anche verso il concessionario del servizio di riscossione (regolarmente convenuto in primo grado insieme all'Amministrazione finanziaria), non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l'impugnazione, essendo estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (scindibilità della causa nei suoi confronti).
Recentemente i giudici di legittimità sono tornati poi sulla questione e hanno affermato che il concessionario del servizio di riscossione, regolarmente convenuto in primo grado, è litisconsorte necessario, sebbene gli esami dei vizi ulteriori denunciati dal contribuente integrino una causa scindibile; non è possibile dunque pregiudicare il diritto del contribuente ad ottenere l'esame delle censure, qualora il giudice ritenga la fondatezza dell'appello.
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