Contributo unificato in appello
15 Luglio 2016
Come si calcola il contributo unificato tributario in appello?
A seguito della modifica apportata dalla Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) all'art. 14, comma 3-bis, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno l'ammontare del contributo unificato tributario dovuto nei giudizi di appello è determinato avendo riguardo al valore di ciascun atto che ha formato oggetto della sentenza impugnata.
Non è, dunque, l'ammontare complessivo degli atti su cui si è pronunciata la sentenza a formare la base di calcolo del contributo, bensì il valore di ciascuno di essi così come avviene al momento di proporre il ricorso in primo grado; è questo l'effetto della modifica apportata all'articolo 14, comma 3-bis, in materia di spese di giustizia, dalla Legge di stabilità 2014, la quale, nel prevedere che, nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve risultare dall'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, ha, appunto, stabilito la debenza del contributo unificato sulla base dei singoli atti che hanno formato oggetto della sentenza impugnata.
Indipendentemente, dunque, dal fatto che la Commissione Tributaria Provinciale abbia riunito più processi e, pertanto, abbia pronunciato una sentenza riguardante più atti impositivi, al momento di instaurare il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale l'appellante dovrà corrispondere il contributo unificato tributario calcolandolo, come per il ricorso, sul valore di ciascun atto impositivo e non sul valore complessivo della controversia, eventualmente risultante dalla riunione disposta dal giudice di primo grado. |