Applicazione retroattiva delle tariffe di imposta per i tributi locali

La Redazione
15 Luglio 2016

La deliberazione degli enti locali sulle tariffe e aliquote fiscali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 1, comma 169 L. n. 296/2006, sancisce che la deliberazione degli enti locali sulle tariffe e aliquote fiscali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'applicazione retroattiva al 1° gennaio 1999 delle tariffe ed aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali deliberate entro il 31 marzo 1999 (art. 1, co. 2 D.L. n. 8/1999, convertito con modificazioni in legge n. 75/1999) opera a condizione che i presupposti impositivi, ancorché verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma, siano ancora attuali, e non quando il rapporto tributario (come nella specie) sia già stato definito in base alla normativa anteriore.

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