Compravendita di immobili, non conta la natura sociale per le detrazioni

La Redazione
15 Settembre 2015

I Giudici della Cassazione sono intervenuti, con l'ordinanza n. 18058/2015, accogliendo il ricorso delle Entrate in tema di IVA indebitamente detratta a seguito della compravendita di un immobile.

Ai fini delle detrazioni IVA, non ha importanza la natura sociale delle due società che hanno ceduto e comprato un immobile, oppure che esso sia o meno composto da più porzioni. Con l'ordinanza del 14 settembre 2015, n. 18058 i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso presentato avverso la sentenza di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La CTR aveva precedentemente accolto le ragioni della società ricorrente, che aveva impugnato l'avviso di accertamento in quanto l'Amministrazione aveva ritenuto indebitamente detratta l'IVA a seguito dell'acquisto di un immobile, ottenuto da un'altra società nel 2003.

Secondo la CTR, la compravendita aveva riguardato non una semplice unità abitativa, ma un complesso di beni, ed era avvenuta tra due società che avevano ad oggetto la compravendita immobiliare.

Secondo l'Agenzia, invece, non esiste distinzione normativa tra l'acquisto di un bene e di una pluralità di beni, ed era pure irrilevante l'oggetto sociale delle parti. Il motivo è parso ai giudici della Cassazione fondato. L'esito del Tribunale di merito è stato infatti basato su presupposti diversi dalla norma, “da un canto attribuendo rilevanza al mero fatto che l'oggetto sociale di entrambe le parti della vendita contemplasse la vendita di fabbricati a destinazione abitativa, e d'altro canto attribuendo rilevanza alla pluralità delle unità di cui risulta composto il compendio compravenduto”. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la Cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di merito.

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