Valido l'addebito dell’imposta in rivalsa se il cedente ha versato l'IVA

La Redazione
15 Settembre 2016

Con la Risoluzione n. 75/E pubblicata ieri dalla Agenzia delle Entrate, viene specificato che il fornitore della Pubblica Amministrazione che ha versato l'IVA ed intende rivalersi nei confronti dei clienti non deve seguire le regole speciali dello split payment.

Si ritiene che l'IVA relativa all'accertamento definito dalla società istante, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell'art. 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti”. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 75/E pubblicata ieri, in risposta ad un interpello.

L'istanza alla quale hanno risposto le Entrate doveva stabilire quale fosse la giusta modalità di applicazione del diritto alla rivalsa verso una Pubblica Amministrazione operante nel regime di scissione dei pagamenti. L'interpellante, infatti, evidenziava che, dovendo emettere la fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti, si sarebbe venuta a generare l'impossibilità di un effettivo incasso di quanto addebitato da parte della società istante, con conseguente doppio pagamento dell'imposta: il primo da parte del contribuente oggetto di controllo, con modello F24, sulla base dell'atto di definizione; il secondo, invece, ad opera del cliente mensilmente, con la ricezione della fattura in modalità di scissione.

Con il parere espresso nella Risoluzione, dunque, l'Agenzia sostiene che il fornitore non deve seguire le regole speciali dello split payment. L'Agenzia intende permettere il diritto alla rivalsa, purché però il contribuente abbia pagato l'imposta accertata, sanzioni ed interessi.

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