Sanzioni amministrative: tra accertamento dell'incertezza normativa e valutazione del giudice

La Redazione
15 Settembre 2017

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all'esclusiva valutazione del giudice. Così si esprimono i Giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 21233/2017 depositata lo scorso 13 settembre.

"In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all'esclusiva valutazione del giudice.

Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorché risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo".

Questo è il principio di diritto ricordato nella sentenza n. 21233/2017 depositata lo scorso 13 settembre.

Nel caso specifico veniva richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per due terreni aventi finalità edificatoria; la società ricorrente rivolgendosi alla CTP non vedeva accoglimento della richiesta. La CTR, invece, accoglieva in maniera parziale il ricorso (riformando solo la parte inerente alle sanzioni).

A parere del Comune ricorrente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe errato nell'accogliere la richiesta di non applicare le sanzioni, poichè all'epoca in cui sono sorte le condizioni impositive, sussistevano delle condizioni di obiettiva incertezza in merito alla definizione di "area fabbricabile", di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e, in particolare, se tale qualificazione fosse da intendersi riferita alla mera "edificabilità di diritto" ovvero alla necessaria "edificabilità di fatto".

La problematica inerente all'ipotetica incertezza normativa in realtà non viene ritenuta valida dai Giudici della Suprema Corte, non vi sono dubbi determinati dalla mancanza di orientamenti giurisprudenziali (ovvero contrastanti con la prassi amministrativa). Il contribuente era dunque in grado di conoscere la portata e l'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e quindi di adempiere in maniera corretta ai propri obblighi in materia di ICI.

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