Legittimo affidamento: le assicurazioni rese da soggetti estranei all’Amministrazione non rilevano

La Redazione
15 Ottobre 2015

L'affidamento non può essere invocato qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni fornite da soggetti terzi all'Amministrazione Finanziaria. Per invocare la tutela dell'affidamento è necessario che sia allegata un'attività dell'amministrazione idonea “a determinare una situazione di apparente legittimità e coerenza in senso favorevole al contribuente”.

L'incertezza della norma e la buona fede del contribuente non sono bastate; e, cosa più importante, non è bastato nemmeno che la scelta del regime agevolativo fosse stata consigliata da un notaio: davanti ai giudici della Cassazione, l'affidamento non può essere invocato qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni fornite da soggetti terzi all'Amministrazione Finanziaria. Così, la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 ottobre 2015, n. 20058, ha confermato quanto già deciso dalla Commissione Tributaria Regionale, rigettando il ricorso di un contribuente.

La vicenda, in breve: in riferimento ad un immobile con metratura superiore a 240 metri quadri, acquisito mediante atto notarile, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per imposte di registro e relative sanzioni, disconoscendo il beneficio “prima casa”.

Al centro della vertenza, il fatto che il contribuente, al momento della stipula dell'atto, aveva sottoposto al notaio rogante la propria personale situazione, esibendo tutta la documentazione catastale, in sua disposizione, al momento del rogito; naturalmente, tra i dati forniti vi era anche la superficie dell'immobile. Insomma, anche di fronte alla Commissione Tributaria il contribuente aveva affermato che l'atto era stato stipulato con il regime agevolativo in base a quanto era stato assicurato dal notaio rogante, in ordine alla “pacifica applicabilità dei benefici”. Ubi maior, minor cessat: se il notaio affermava che i benefici prima casa erano applicabili, il contribuente non poteva far altro che assecondarlo: “l'affidamento, incolpevole e inevitabile, su quanto sostenuto dal notaio, dato il notevole grado di complessità delle questioni e dato il coacervo di norme sottese all'esatta individuazione del regime fiscale, doveva essere considerato dalla commissione tributaria al fine di escludere l'irrogazione delle sanzioni”.

Tutto comprensibile, ma non scusabile. Perché, per i Giudici, secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidato, “il presupposto che integra la situazione tutelata dall'art. 10, secondo comma, della Legge 212/2000 [inerente le sanzioni e la buona fede, nda] è costituito dal legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione Finanziaria. Per invocare la tutela dell'affidamento è necessario che sia allegata un'attività dell'amministrazione idonea “a determinare una situazione di apparente legittimità e coerenza in senso favorevole al contribuente”; in conclusione, le assicurazioni rese da soggetti estranei all'amministrazione (anche se qualificati, come nell'esempio del notaio rogante) non rilevano.

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