Per le controversie fino a tremila euro si può stare in giudizio senza assistenza tecnica
15 Ottobre 2015
Il limite per l'autodifesa si alza, e la soglia del valore della lite si attesta a tremila euro. È una delle conseguenze dell'approvazione del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 sulla riforma del Contenzioso che, all'art. 9, modifica le categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni Tributarie. Intervenendo sull'art. 12, D.Lgs. n. 546/1992, il decreto porta la soglia di valore delle controversie a 3mila euro (valore al netto di interessi e sanzioni); recita l'articolo: “Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. In precedenza, era previsto l'obbligo di assistenza per le controversie superiori a 2582,28 euro.
Ma chi sono i soggetti abilitati all'assistenza tecnica? Il decreto amplia il novero degli abilitati, includendo, tra gli altri, anche i dipendenti dei CAF. Nell'ordine, il comma 2 dell'art. 12 elenca gli avvocati, i consulenti del lavoro, i soggetti previsti dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/73 (e quindi gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto) e coloro che risultano iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; inoltre, vi sono i funzionari di associazioni di categoria, i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate dal Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (ma limitatamente alle controversie nelle quali sono parti associati o imprese); infine, i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF), purché in possesso di determinati parametri formativi e limitatamente alle controversie che riguardano i propri assistiti generate da adempimenti per i quali essi si sono rivolti allo stesso CAF.
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