Agevolazione "prima casa": estesa a tutti gli atti del procedimento di separazione e divorzio

La Redazione
16 Novembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23225 depositata lo scorso 13 novembre, ha rilevato la legittimità dell'applicazione dell'agevolazione c.d. "prima casa" dell'art. 19 della L. 74/1987 a tutti gli atti collegati al procedimento di separazione personale tra i coniugi.

Con la sentenza n. 23225, depositata il 13 novembre scorso, la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74.

Nello specifico la parte ricorrente (l'Amministrazione finanziaria) lamenta l'imprecisione della decisione della CTR, la quale ha ritenuto di applicare il regime di esenzione di cui all'art. 19 cit. in relazione alla contestata decadenza dalla c.d. agevolazione prima casa, per avere il contribuente trasferito il predetto immobile, acquistato in regime di separazione dei beni, alla propria moglie nel quadro degli accordi di separazione consensuale, senza che provvedesse, entro l'anno successivo, al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. L'Amministrazione sostiene che l'esenzione di cui all'art. 19 non possa applicarsi indistintamente a tutti gli atti che i coniugi (anche indirettamente) stipulino in conseguenza del procedimento di separazione o divorzio, ma solo a quelli "relativi" (collegati al procedimento).

I Giudici, sulla base di tali considerazioni, hanno rigettato il ricorso ed espresso il loro principio di diritto, rammentando una pronuncia della Corte Costituzionale, n. 154/1999, secondo cui "il regime di esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 è stato esteso anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi". La Corte ha rafforzato poi il rilievo dato alla ratio dell'agevolazione fiscale c.d. "prima casa", sostendendo che "appare assolutamente prevalente, nella fattispecie in esame, rispetto al tipo negoziale, la valutazione della causa ad esso esterna, che si connota della funzione solutoria degli obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l'immobile acquistato con l'agevolazione fiscale per essere destinato a casa familiare resta tale, continuando quindi innanzitutto a soddisfare la primaria esigenza della conservazione dell'habitat familiare in funzione di tutela della prole [...]".

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