La Legge di conversione del Decreto Fiscale rimodula la rottamazione

La Redazione
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15 Novembre 2016

Riformata profondamente la definizione agevolata dei ruoli affidati a Equitalia dal nuovo testo di conversione del Decreto Fiscale, le domande dovranno essere inviate entro il 31 marzo e non più entro il 23 gennaio.

È tutta un'altra rottamazione quella risultante dal disegno della Legge di conversione del Decreto Fiscale (D.L. n. 193/2016) rispetto alla prima versione scritta dal Governo. A cominciare dall'estensione temporale: la definizione agevolata non sarà limitata alle cartelle affidate ad Equitalia dal 2000 al 2015 ma si estenderà anche ai ruoli assegnati all'agente per la riscossione nel 2016. Cambia poi tutto il calendario della procedura: si avrà più tempo per aderire e per versare la somma definita. Ed infine si potrà dilazionare il dovuto in cinque rate (tre da saldare nel 2017, due nel 2018) anziché quattro. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Ambito oggettivo

Come anticipato possono essere definiti con modalità agevolata tutti i carichi affidati a Equitalia dal 2000 al 2016, dunque, non solo quelli iscritti a ruolo nel periodo 2000 - 2015. È inoltre prevista una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Essi possono essere rateizzati, anche in deroga a quanto prevede il Decreto, se alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento esecutivo, ovvero dell'avviso di addebito. La definizione agevolata è inoltre estesa anche ai carichi affidati a Equitalia che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore). È infine precisata l'inclusione, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata delle altre sanzioni (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali) e delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (in tal caso la definizione agevolata è limitata agli interessi, compresi quelli per ritardato pagamento).

Domande e procedura

Gli interessati avranno tempo per presentare la domanda di adesione fino al 31 marzo 2017 (in luogo del 23 gennaio). Chi abbia già presentato l'istanza, potrà integrarla sempre entro il prossimo 31 marzo. Equitalia, dal canto suo, dovrà comunicare ai debitori entro il 31 maggio 2017 (e non più il 24 aprile 2017) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la data precisa di scadenza delle rate. Inoltre, dovrà fornire presso i propri sportelli e nell'area autenticata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione dovrà altresì comunicare al debitore per quali carichi, affidati nel 2016, non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali).

Rateizzazione

È controverso se viene esclusa la possibilità di pagare in un'unica soluzione. La nuova formulazione del comma 1° dell'art. 6 del Decreto in commento sembrerebbe costringere chi aderisce a procedere a un versamento dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017, così strutturato:

  • il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 in massimo tre rate di pari ammontare con scadenza luglio, settembre e novembre;
  • il restante 30% nell'anno 2018 in massimo due rate di pari ammontare con scadenza aprile e settembre.

Rispetto alla prima versione del decreto legge, pertanto, il numero massimo di rate è passato da quattro a cinque.

Effetti

È precisato che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima “o dell'unica rata” (da qui l'incertezza sulla possibilità di pagare in un'unica soluzione), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016.