Litisconsorzio e limiti soggettivi del giudicato

La Redazione
15 Dicembre 2015

Il procedimento svoltosi senza la necessaria partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio. Ciò ha riflessi anche sull'efficacia del giudicato nei confronti dei singoli soci che non abbiano partecipato al giudizio.

L'unitarietà dell'accertamento, alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi di società di persone e dei soci della stessa, comporta che sia la società sia tutti i soci debbano essere parte del procedimento tributario, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, pertanto il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procediemento, anche d'ufficio.

Ne discende che a causa dei limiti soggettivi del giudicato, una sentenza definitiva, che risulti essere favorevole all'Amministrazione finanziaria (pronunciata nel giudizio relativo alla società o ai soci) non ha efficacia vincolante nei confronti del socio che non abbia partecipato al giudizio.

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