Rimborsi: la dichiarazione di successione è sempre emendabile

La Redazione
15 Dicembre 2015

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da Allegra Donata Versace Beck – quale erede di Gianni Versace – avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria nei confronti dell'istanza di rimborso del contributo straordinario per l'Europa, ribadisce l'acquisito principio dell'emendabilità della dichiarazione di successione e fornisce alcuni chiarimenti sulla portata applicativa dell'art. 48, co. 3, D.Lgs. 346/1990.

Con sentenza depositata in data 11 dicembre, n. 25008, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da Allegra Donata Versace Beck – quale erede di Gianni Versace – avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria nei confronti dell'istanza di rimborso del contributo straordinario per l'Europa, versato dal de cuius nell'anno di imposta 2006.

I giudici di merito avevano confermato la legittimità del diniego in virtù del mancato adempimento da parte dell'erede della procedura di cui all'art. 48, co. 3, D. Lgs. 346/90: il credito non era stato infatti indicato nella dichiarazione di successione o in una dichiarazione integrativa.

Di avviso contrario la Suprema Corte, il cui ragionamento muove le premesse dalla constatazione che l'esistenza del diritto al rimborso (l'an) non è stata contestata nei giudizi di merito, così come non risulta eccepita l'omessa presentazione della dichiarazione di successione da parte dell'erede testamentaria.

La controversia attiene infatti esclusivamente all'omessa presentazione di una dichiarazione integrativa della successione, tesa giustappunto ad indicare l'esistenza del credito controverso.

Due sono le ragioni che hanno orientato i Giudici ad accogliere le ragioni dell'erede:

  1. l'acquisito principio dell'emendabilità della dichiarazione fiscale, sicché la dichiarazione di successione è sempre rettificabile in quanto sprovvista di valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria. Tale facoltà può essere esercitata anche oltre il termine annuale per la presentazione della dichiarazione anzidetta (art. 31, D.Lgs. 346 cit.), nonché oltre il termine triennale contemplato nell'art. 23 (cfr. Cass. civ., sez. trib., 2229/15; su questo punto, a dire il vero, si evidenzia un contrasto giurisprudenziale, che però non rileva nel caso di specie). La CTR ha dunque mancato di considerare che la domanda di rimborso, avendo come destinatario la stessa Amministrazione finanziaria, poteva e doveva valere come dichiarazione tesa ad integrare quella di successione.
  1. l'art. 48 cit. non racchiude il significato attribuitogli dai giudici di merito. Il relativo disposto, infatti, non interferisce con il diritto alla restituzione dei tributi indebitamente versati dal de cuius nei casi in cui il credito restitutorio sia riconosciuto come esistente dall'A.F. Presentata la dichiarazione di successione, la formalità de qua non può avere alcun effetto bloccante quanto al diritto dell'erede a ottenere il rimborso di imposte indebitamente versate dal defunto.

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