Rimborsi: la dichiarazione di successione è sempre emendabile
15 Dicembre 2015
Con sentenza depositata in data 11 dicembre, n. 25008, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da Allegra Donata Versace Beck – quale erede di Gianni Versace – avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria nei confronti dell'istanza di rimborso del contributo straordinario per l'Europa, versato dal de cuius nell'anno di imposta 2006.
I giudici di merito avevano confermato la legittimità del diniego in virtù del mancato adempimento da parte dell'erede della procedura di cui all'art. 48, co. 3, D. Lgs. 346/90: il credito non era stato infatti indicato nella dichiarazione di successione o in una dichiarazione integrativa.
Di avviso contrario la Suprema Corte, il cui ragionamento muove le premesse dalla constatazione che l'esistenza del diritto al rimborso (l'an) non è stata contestata nei giudizi di merito, così come non risulta eccepita l'omessa presentazione della dichiarazione di successione da parte dell'erede testamentaria. La controversia attiene infatti esclusivamente all'omessa presentazione di una dichiarazione integrativa della successione, tesa giustappunto ad indicare l'esistenza del credito controverso.
Due sono le ragioni che hanno orientato i Giudici ad accogliere le ragioni dell'erede:
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