Contraddittorio procedimentale: chiarimenti dalla FNC

La Redazione
15 Dicembre 2015

Sul tema del contradditorio procedimentale la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato nella giornata di ieri un contributo di Alessandro Riccioni; nel documento viene analizzata la recente e complessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, fornendo un'esegesi della sentenza e affrontandone le criticità di sistema e le conseguenze concrete per la redazione dei ricorsi tributari da parte dei professionisti.

Tramonto o eclissi del contraddittorio procedimentale? È la domanda posta a titolo del contributo di Alessandro Riccioni, pubblicato ieri dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti; il documento, che analizza la recentissima sentenza emessa a Sezioni Unite n. 24823/2015, si sofferma a definire i limiti espressi dai giudici, che hanno diviso nettamente tra tributi armonizzati e non, ricordando che, a differenza del diritto dell'Unione Europea, in quello nazionale non viene posto in capo all'Amministrazione fiscale un obbligo generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale che comporti, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto: in caso di tributi non armonizzati, l'obbligo sussiste solo qualora sia specificamente sancito.

Osserva l'autore che, però, si avverte una distonia almeno con le sentenze delle Sezioni Unite nn. 19667/2014 e 19668/2014, i cui contenuti sembravano tendere ad un'espansione della garanzia: ci troveremmo davanti ad indirizzi ideali differenti all'interno della Corte. D'altronde, come ha evidenziato l'autore in un paragrafo intitolato emblematicamente “La marcia trionfale del principio del contraddittorio”, nel 2014 sembrava che fosse imminente una definitiva affermazione nel diritto tributario italiano del principio secondo il quale gli atti di accertamento dovessero essere preceduti dal contraddittorio, a pena dell'invalidità; e le sentenze delle Sezioni Unite 19667/2014 e 19668/2014 conducevano in questa direzione.

Ciò detto, si può osservare che la sentenza n. 24823 del 9 dicembre scorso incide non poco sul lavoro di chi dovrà poi assicurare la difesa tecnica dei contribuenti. Ad esempio, quale sorte avranno gli avvisi di accertamentoa tavolino”, eseguiti senza accesso ai locali dell'impresa coinvolta, nei quali si contesti l'evasione di entrambi i tipi di imposte, armonizzate e non? Si può immaginare che un avviso sia valido, e l'altro nullo, se in riferimeno rispettivamente ad imposte non armonizzate ed armonizzate? E ancora, come sollevare un motivo di impugnazione che denunci il difetto di contraddittorio?

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