Pro-rata generale di detrazione IVA: compatibilità tra normativa interna e comunitaria

La Redazione
15 Dicembre 2016

La Corte di Giustizia UE, con la Causa C-378/15 depositata ieri, contrariamente a quanto affermato nelle conclusioni dell'Avvocato generale presentate il 29 giugno 2016, ha giudicato legittimo un pro-rata di detrazione IVA basato sulla cifra d'affari applicabile alla totalità dei beni e dei servizi, senza tener conto della natura e della destinazione di ciascun bene e servizio acquistato.

La sentenza 14 dicembre 2016, relativa alla causa C-378/15 (Mercedes Benz Italia SpA contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 Mercedes Benz Italia), ha fornito importanti chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE, norma che autorizza gli Stati membri a derogare alla regola generale del calcolo del pro-rata di detrazione prevista al secondo comma di tale paragrafo e all'articolo 19 di tale direttiva.

Contrariamente a quanto affermato nelle conclusioni dell'Avvocato generale presentate in data 29 giugno 2016, è stata avvallata la legittimità di un pro-rata di detrazione IVA basato sulla cifra d'affari applicabile alla totalità dei beni e dei servizi, senza tener conto della natura e della destinazione di ciascun bene e servizio acquistato. Le norme interne di riferimento per la disciplina sono gli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Circa l'individuazione delle operazioni qualificabili come "accessorie", la CGUE conferma l'orientamento (sentenza del 29 aprile 2004, C‑77/01) secondo cui la valutazione deve tener conto sia del rapporto tra dette operazioni accessorie esenti (nel caso esaminato, prestiti su finanziamenti concessi alle società controllate) e le attività imponibili (cessioni imponibili di autoveicoli); sia dell'impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l'imposta è dovuta.



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