Compete al giudice tributario risolvere liti attinenti la transazione fiscale

La Redazione
15 Dicembre 2016

Dalle Sezioni Unite civili perviene un ulteriore chiarimento rispetto l'esatto ambito applicativo delle controversie aventi ad oggetto la transazione fiscale. Il principio di diritto espresso nella pronuncia n. 25632/2016 afferma che è del giudice tributario la giurisdizione relativa alle liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Dalle Sezioni Unite civili perviene un ulteriore chiarimento rispetto l'esatto ambito applicativo delle controversie aventi ad oggetto la transazione fiscale. Il principio di diritto espresso nella pronuncia n. 25632/2016 afferma che è del giudice tributario la giurisdizione relativa alle liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Nello specifico la questione relativa alla giurisdizione è stata sollevata dal giudice di merito, il quale nella sua disamina ha ritenuto che oggetto della giurisdizione tributaria sia la definizione ell'an e del quantum dell'obbligazione tributaria e non la sua "esecuzione" ivi compresa "la transazione dei tributi iscritti a ruolo", che può essere promossa unicamente "dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva" e "in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione".

Dal canto suo il ricorrente censura la decisione assunta dalla Commissione tributaria laddove ha negato la giurisdizione appartenente al giudice tributario nonostante la configurabilità della negativa determinazione da parte del fisco come diniego del beneficio accordato dall'art. 3, comma 2 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e nonostante la vicenda non rientrasse affatto nel contenzioso esecutivo posteriore alla cartella ma fosse una vertenza sulla rideterminazione del debito verso il fisco.

Fatte queste premesse, sia dottrina che giurisprudenza si sono espresse sul punto, in particolare vale la pena ricordare la pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, 10 settembre 2008, n. 4341) che ha ritenuto l'appartenenza al contenzioso fiscale per ciò che riguarda l'oggetto di siffato ricorso; affermando che: "la transazione, in luogo del pagamento del dovuto, è una forma di definizione agevolata del rapporto tributario in corso, dovendosi correttamente riferire tale espressione ad ogni residuale forma di chiusura del rapporto tributario con una posizione vantaggiosa per il contribuente".

Altro punto di vista pervenuto dalla giurisprudenza amministrativa è stato che: "le liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 602/1973, sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo, qualora riguardino prestazioni patrimoniali di natura fiscale, e ciò alla luce dell'art. 2 comma 1 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, espressione di una scelta di ragionevolezza e semplificazione, per evitare un'illogica tripartizione di giurisdizioni settorialmente competenti in rapporto ad un sistema che già prevede la cognizione del giudice ordinario per le liti riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria" (TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 8 luglio 2009, n. 657).

Sulla stessa linea interpretativa si pongono le Sezioni Unite, le quali hanno affermato che "la giurisdizione del giudice tributario sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito di natura tributaria, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza, spettante all'Agenzia delle Entrate, debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, atteso che la giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 546/1992, deve essere attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto della controversia" (Cass. civ., ss.uu., 3 marzo 2010, n. 7612).

Alla luce di tali considerazioni si evince, dunque, la conferma da parte dei Giudici delle Sezioni Uniti di devolvere la controversia in questione alla giurisdizione tributaria.

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