Preavviso di iscrizione ipotecaria e atto di pignoramento
16 Febbraio 2016
L'obbligo di far precedere l'iscrizione ipotecaria da un preavviso (art. 77, co. 2-bis, D.P.R. n. 602/1973) è finalizzato unicamente a rendere possibile al destinatario dello stesso di esercitare il proprio diritto di difesa: si tratta di una comunicazione che non necessita di alcun atto prodromico (necessario invece per l'iscrizione) e deve solo render nota la volontà di procedere ad iscrizione ipotecaria, ove non sia pagato il debito; pertanto, qualora non venga effettuata tale comunicazione, la successiva iscrizione di ipoteca è nulla.
A tal proposito si specifica che l'atto di pignoramento (che al contrario dell'atto impugnato è atto di esecuzione) dedotto come causa del pregiudizio grave e irreparabile non è perciò conseguenza dell'atto di preavviso e nessuna influenza potrebbe avere sull'esecuzione iniziata. Si sottolinea infine che l'ipoteca può essere iscritta anche quando manchino le condizioni per procedere al pignoramento. |