Preavviso di iscrizione ipotecaria e atto di pignoramento

La Redazione
16 Febbraio 2016

Il mero preavviso dell'intenzione di iscrivere ipoteca, ossia di porre in essere un atto a cautela di un credito, non costituisce atto di esecuzione, bensì rende possibile al destinatario dello stesso di esercitare il proprio diritto di difesa.

L'obbligo di far precedere l'iscrizione ipotecaria da un preavviso (art. 77, co. 2-bis, D.P.R. n. 602/1973) è finalizzato unicamente a rendere possibile al destinatario dello stesso di esercitare il proprio diritto di difesa: si tratta di una comunicazione che non necessita di alcun atto prodromico (necessario invece per l'iscrizione) e deve solo render nota la volontà di procedere ad iscrizione ipotecaria, ove non sia pagato il debito; pertanto, qualora non venga effettuata tale comunicazione, la successiva iscrizione di ipoteca è nulla.

A tal proposito si specifica che l'atto di pignoramento (che al contrario dell'atto impugnato è atto di esecuzione) dedotto come causa del pregiudizio grave e irreparabile non è perciò conseguenza dell'atto di preavviso e nessuna influenza potrebbe avere sull'esecuzione iniziata. Si sottolinea infine che l'ipoteca può essere iscritta anche quando manchino le condizioni per procedere al pignoramento.

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