Abitazione di lusso: conteggiata la sola superficie "utile"
16 Febbraio 2017
Come noto l'agevolazione prevista dalla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riguarda solamente le abitazioni mentre il D.M. 2 agosto 1969 disciplina le caratteristiche delle abitazioni di lusso. Di conseguenza, nell'art. 6 del D.M. citato l'aggettivo "utile", di tipo relazionale si riferisce alle abitazioni: utile all'abitazione, vale a dire utilizzabile come abitazione. L'aggettivo "utile" non può consistere in un semplice elemento retorico e non può essere riferito, in negativo, ai balconi, alle terrazze, alle cantine, alle soffitte, alle scale e ai posto macchine (la cui superficie non sarebbe "utile"), per sottrarli dalla superficie globale, perché già tali porzioni dell'immobile non sono conteggiate nel computo della superficie "complessiva" per espressa previsione della norma. Dunque, dalla superficie che residua deve essere conteggiata la sola parte utile, cioè quella utilizzabile ai fini abitativi, che non può comprendere i muri perimetrali e divisori. È poi ovvio che se anche cantine e soffitte sono utilizzabili ai fini abitativi, deve essere conteggiata anche la loro superficie "utile". |