Artigiani: non necessariamente soggetti ad IRAP
16 Maggio 2016
Il fatto di essere un artigiano non è significativo, di per sé, per giustificare la soggezione all'IRAP: lo ha specificato la Cassazione, con la sentenza dell'11 maggio 2016, n. 9561.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza della CTR che aveva ritenuto spettante il rimborso dell'IRAP richiesto da un artigiano, in quanto nella sua attività non era ravvisabile l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione: i Giudici di merito avevano evidenziato come il contribuente esercitasse la sua attività avvalendosi addirittura dei macchinari dei clienti; i suoi unici beni strumentali erano l'auto e il telefonino. Nonostante sia la CTP che la CTR avessero dato torto alle Entrate, queste hanno caparbiamente insistito fino in Cassazione, ottenendo il rigetto del ricorso.
I Supremi Giudici hanno ripetuto ancora una volta che l'attività di lavoro autonomo, anche se svolta con abitualità, deve sottostare al requisito dell'autonoma organizzazione, che “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti […] il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione”.
E hanno spiegato: “La circostanza che la parte svolga l'attività di artigiano e rivesta perciò la qualità di imprenditore sia pure piccolo non è di per sé significativa ai fini della sua soggezione al tributo, in quanto non è la natura dell'attività che lo rende soggetto passivo dell'imposta, ma è il modo in cui l'attività è concretamente esercitata che può integrare […] la sussistenza di quei parametri valutativi che la giurisprudenza di questa Corte ha già indicato come espressivi di un'attività autonomamente organizzata”. |