Processo di esecuzione: giurisdizione ordinaria

La Redazione
16 Maggio 2017

Le Sezioni unite civili si sono pronunciate in tema di regolamento di giurisdizione con l'ordinanza n. 11989/2017, statuendo che il presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile.

Con l'ordinanza n. 11989, depositata ieri, le Sezioni unite civili si sono pronunciate in tema di regolamento di giurisdizione.

La controversia, incardinata presso il Tribunale ordinario, scatuirsce da un'opposizione a ruolo e a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.; la società ricorrente – a sostegno dell'opposizione – deduceva la propria carenza di legittimazione rispetto alla pretesa azionata nell'atto impugnato (vi era inoltre pendenza del sequestro penale sulle somme azionate nella cartella impugnata con la quale la pretesa dell'Amministrazione aveva già trovato piena tutela).

In particolare eccepiva l'illegittimità dell'atto opposto perché il carico, a parer del ricorrente, non poteva essere esatto a mezzo ruolo e quest'ultimo non derivava da un titolo avente efficacia esecutiva.

Viene così proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo conferma della giurisdizione ordinaria.

Orbene, esaminando questioni analoghe, le Sezioni Unite (cfr. nn. 10939, 10940, 10941, 10942, 10943/2017) hanno affermato che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile.

In siffatto ambito, dunque, in sede di opposizione a precetto, assume rilievo la questione attinente al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.

Alla luce del percorso ermeneutico illustrato, la Suprema Corte ribadisce in conclusione che in tale controversia la giurisdizione è del giudice ordinario.

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